Un operatore economico sammarinese che vende a un cliente italiano deve emettere una fattura elettronica e trasmetterla esclusivamente tramite l’HUB-SM, che la inoltra al Sistema di Interscambio (SdI) italiano. Il cedente sammarinese può scegliere se addebitare l’IVA italiana in fattura, che verrà poi versata tramite l’Ufficio Tributario, oppure emettere la fattura senza IVA: in questo caso è il cliente italiano ad assolverla con il reverse charge. L’obbligo vale dal 1° luglio 2022 ed è regolato dal Decreto Delegato 20 settembre 2021 n.163 e, sul versante italiano, dal DM 21 giugno 2021.
In questa guida vediamo il percorso completo della fattura, dalla compilazione alla ricezione da parte del cliente.
Il percorso della fattura: da San Marino all’Italia
Il flusso è sempre lo stesso, a prescindere dal software che usi:
- Emetti la fattura elettronica in formato XML con il tuo gestionale.
- La trasmetti all’HUB-SM, la piattaforma dell’Ufficio Tributario. L’invio diretto allo SdI italiano non è ammesso.
- L’HUB-SM effettua i controlli e inoltra la fattura allo SdI.
- Lo SdI la recapita al cliente italiano tramite il suo codice destinatario o la sua PEC. La fattura è visibile anche nell’area “Fatture e corrispettivi” del cliente.
- Ricevi le notifiche di esito (consegna, scarto, eventuale esito delle verifiche sull’IVA).
Un software nativo per la RSM, come Fattura.sm, gestisce l’intero passaggio da HUB-SM: non devi caricare file a mano né controllare i canali di invio.
I dati che non possono mancare
| Dato | Dove si trova / note |
|---|---|
| Tuo Codice Operatore Economico (COE) | Identifica la tua azienda nel sistema sammarinese |
| Partita IVA del cliente italiano | Va verificata prima dell’emissione |
| Codice destinatario o PEC del cliente | È il canale con cui lo SdI recapita la fattura; chiedilo sempre al cliente |
| Tipo documento | TD01 per la fattura ordinaria |
| Natura dell’operazione (se senza IVA) | N3.1, “non imponibili – esportazioni” |
| Riferimento al documento di trasporto | Necessario per le cessioni di beni |
| Descrizione, quantità, importi | Come in qualsiasi fattura |
Attenzione al codice destinatario. Il codice 2R4GTO8 serve nel verso opposto: è quello che i fornitori italiani usano per inviare fatture a San Marino. Quando fatturi verso l’Italia devi usare il codice destinatario o la PEC del tuo cliente.
Fattura con IVA o senza IVA: le due opzioni
Per le cessioni di beni verso l’Italia il cedente sammarinese può scegliere tra due modalità.
Opzione 1: fattura con IVA italiana addebitata
- In fattura applichi l’IVA italiana, che incassi dal cliente.
- Versi l’imposta all’Ufficio Tributario di San Marino.
- Entro 15 giorni l’Ufficio Tributario trasferisce le somme all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate (Pesaro-Urbino), insieme agli elenchi riepilogativi.
- L’ufficio italiano verifica la corrispondenza tra versamenti e fatture. Solo dopo l’esito positivo il cliente italiano può detrarre l’IVA.
È la soluzione più “comoda” per il cliente, che riceve una fattura completa di IVA. Per te comporta però un versamento e una verifica in più.
Opzione 2: fattura senza IVA (reverse charge)
- Emetti la fattura senza IVA, indicando la natura N3.1.
- Il cliente italiano integra l’imposta con un’autofattura, tipo documento TD19, da trasmettere allo SdI.
- Il cliente non deve attendere alcuna verifica da parte dell’ufficio italiano.
È la modalità più diffusa perché è più semplice per entrambe le parti. Conviene comunque concordarla con il cliente prima di emettere la fattura.
E per i servizi? Per le prestazioni di servizi valgono le regole generali italiane sul luogo di imposizione. Nella maggior parte dei casi il cliente italiano soggetto IVA assolve l’imposta in reverse charge. In caso di dubbio, verifica il singolo caso con il tuo commercialista.
Gli errori più comuni
- Inviare la fattura direttamente allo SdI. Una fattura sammarinese passata fuori dall’HUB-SM non è valida.
- Usare 2R4GTO8 come codice destinatario del cliente italiano. È il codice per le fatture in entrata a San Marino, non in uscita.
- Dimenticare la natura N3.1 nelle fatture senza IVA.
- Omettere il riferimento al documento di trasporto nelle cessioni di beni.
- Non concordare con il cliente la modalità IVA. Se il cliente si aspetta l’IVA in fattura e la riceve senza, o viceversa, rischi solleciti e note di variazione.
- Non monitorare le notifiche di scarto. Una fattura scartata è come non emessa: va corretta e reinviata.
Come Fattura.sm semplifica la fatturazione verso l’Italia
Fattura.sm è costruito sulle regole della Repubblica di San Marino, non adattato da un gestionale italiano. Per le fatture verso l’Italia questo significa:
- Invio automatico tramite HUB-SM, senza passaggi manuali.
- Campi guidati: tipo documento, natura dell’operazione e dati del cliente vengono proposti in base al tipo di operazione.
- Gestione delle due opzioni IVA direttamente in fase di emissione.
- Notifiche di esito centralizzate: vedi subito se una fattura è stata consegnata o scartata.
- Contabilità in partita doppia integrata: la fattura emessa è già registrata.
Domande frequenti
Posso inviare una fattura a un cliente italiano direttamente tramite lo SdI? No. Le fatture elettroniche degli operatori sammarinesi devono transitare esclusivamente attraverso l’HUB-SM, che le inoltra allo SdI.
Quale codice destinatario devo usare per un cliente italiano? Il codice destinatario a 7 caratteri comunicato dal cliente, oppure la sua PEC. Il codice 2R4GTO8 si usa solo per le fatture dirette a San Marino.
Devo applicare l’imposta monofase sulle vendite in Italia? No. Le cessioni verso l’Italia sono trattate come esportazioni. La monofase riguarda l’importazione di beni in San Marino.
È meglio emettere la fattura con o senza IVA italiana? Dipende dagli accordi con il cliente. La fattura senza IVA (reverse charge) è più semplice da gestire. La fattura con IVA richiede il versamento tramite l’Ufficio Tributario e una verifica prima che il cliente possa detrarre l’imposta.
Da quando è obbligatoria la fattura elettronica verso l’Italia? Dal 1° luglio 2022 per gli scambi di beni tra San Marino e Italia, dopo un periodo transitorio iniziato il 1° ottobre 2021.
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